Sulla tassazione separata
Il problema della tassazione separata non è questione nuova all’INAIL, così come in altre amministrazioni pubbliche.
L’INAIL ha sempre dato un’interpretazione restrittiva delle casistiche a cui applicare o meno tale modalità di tassazione, sin da quando è stato modificato art. 17 comma 1 lettera b del TUIR che abolì, dal 01.01.2004, l’automaticità della tassazione separata per i compensi riferiti a periodi antecedenti all’anno di pagamento, introducendo il principio dell’evento eccezionale che avesse determinato il differimento del pagamento.
Pertanto l’INAIL ha ridotto a poche casistiche l’applicazione della tassazione separata.
La risoluzione 151 dell’Agenzia delle Entrate del 2017 ha rafforzato questo indirizzo e molte altre Amministrazioni hanno ridotto le casistiche cui applicare la tassazione separata.
La recentissima risposta all’interpello n. 177 del giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha riallargato il campo di applicazione della tassazione separata, ampliandola ai casi in cui il differimento del pagamento non sia stato fisiologico.
L’argomento è importante perché, data la progressività delle imposte, lo scopo della tassazione separata è quello di non penalizzare con la tassazione ordinaria il dipendente, concentrando emolumenti pluriennali su un unico anno.
Nell’ultimo incontro con l’Amministrazione, la questione è stata da noi sollevata, come era già stata portata all’attenzione anche da altre Organizzazioni Sindacali, da qualcuna anche con toni apocalittici almeno nei comunicati.
L’Amministrazione, in qualità di sostituto di imposta, ha già inserito alcuni emolumenti da mettere in pagamento nel 2020 in regime di tassazione separata e si è impegnata a procedere ad una verifica, con l’Agenzia delle Entrate, di tutte le fattispecie che potranno rientrare.
Chiarito in termini generali lo stato dell’arte, non vogliamo allo stesso tempo creare illusorie aspettative sull’argomento in quanto la verifica già effettuata dall’INPS per i propri dipendenti, ha quantificato l’ammontare delle differenze tra le due tassazioni a poche decine di euro.
In Inail, una volta individuate le tipologie degli emolumenti da considerare, occorre prima di tutto verificare la misura dell’impatto, tenendo conto che la corresponsione degli acconti e dei saldi legati al sistema premiante ed ai progetti speciali ha determinato una cadenza dei pagamenti normalmente regolare nel tempo, riducendo le casistiche di applicazione del regime di tassazione separata.
Ciò non toglie che, se a seguito delle verifiche emergeranno differenze a prescindere dalla consistenza delle stesse, chiederemo a tutela del personale che siano effettuate le correzioni dovute.
Per quanto sopra presseremo l’Amministrazione per una rapidissima definizione e chiarimento delle casistiche e l’eventuale correzione della relativa tassazione.
Come sempre quando ci sono in ballo gli interessi dei lavoratori, a prescindere da chi promuove l'iniziativa, l'importante è sanare situazioni di illegittimità o di danno per i dipendenti.
Roma 19 Novembre 2020 USB P.I. - Coord. Naz. INAIL
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