INDICAZIONE DEI PUNTEGGI: DIFFIDATA L'AMMINISTRAZIONE

Roma -

Spett.le INAIL

in persona del legale rappresentante p.t.

Avv. Prof. VINCENZO MUNGARI

e INAIL Direzione generale Risorse Umane 

in persona del direttore p.t.

Dott. ALBERTO CICINELLI

 

Oggetto : Richiesta di accesso ex artt.. 22,224,25 L.241/90 e successive modifiche

Racc. R.R. anticipata a mezzo fax 06 54872030 – 06 54872863

La presente per espresso incarico dell’organizzazione sindacale R.d.B. – C.U.B. Pubblico Impiego, in persona della coordinatrice nazionale INAIL   Sig.ra Daniela Mencarelli,  elett.te domiciliata in Viale Carso n. 23 presso lo studio dell’Avv.to Maria Rosaria Damizia che unitamente sottoscrive

Premesso che

All’esito della procedura di selezione per il passaggio dalle posizioni ordinamentali C1 e C3 alla posizione ordinamentale C4 Codesta Spett.le Amministrazione ha proceduto alla pubblicazione della relativa graduatoria indicando per ciascun concorrente lo specifico  punteggio attribuito per l’anzianità di servizio e per i titoli di studio. E’stata invece omessa l’indicazione degli specifici e distinti  punteggi  attribuiti per la prova di esame e per gli esiti di valutazione del potenziale, essendo infatti fornita per questi  ultimi due citati  elementi di valutazione,  concorrenti alla definizione della graduatoria finale, solo la semplice e indistinta  sommatoria dei due  punteggi.

 L’omessa indicazione dei punteggi di tutte le specifiche valutazioni non consente ai concorrenti, nonché alle OO.SS per quanto di loro competenza, di soddisfare il loro diritto di verificare analiticamente il punteggio attribuito agli altri concorrenti e ciò in violazione dei più elementari principi di trasparenza, il rispetto della  quale costituisce elemento essenziale ed imprescindibile di ogni procedura concorsuale sia essa pubblica o interna.

Né il diritto alla privacy può giustificare il sacrificio del diritto alla pubblicità dei punteggi delle valutazioni specifiche di ogni concorrente, risultando ciò escluso dalla essenziale natura della concorsualità della procedura (implicante anche parità di trattamento evidentemente verificabile) dalla quale deriva l’assoluta attenuazione nell’ambito della procedura concorsuale del diritto dei singoli concorrenti di mantenere riservati i dati personali e professionali che nell’ambito della stessa sono valutabili.

E’ noto infatti, e solo per tuziorismo si ricorda,  che nell’ambito delle procedure concorsuali la lesione del diritto del concorrente può determinarsi non soltanto in relazione ad una errata valutazione dei propri punteggi ma anche da una errata valutazione dei punteggi altrui.

A ciò si aggiunga come nel caso di specie, titoli oggetto di valutazione quali il “potenziale” sono stati oggetto di contestazione anche da parte di questa O.S. che ne rilevava, tra l’altro, anche  la difficoltà di verifica oggettiva e che oggi ha diritto di conoscere, in proprio ed in quanto rappresentante dei propri iscritti, il punteggio che per detto titolo è stato attribuito ad ogni concorrente e quanto detto titolo ha inciso nella determinazione del punteggio complessivo.

Tanto premesso l’O. S. istante,  anche per conto dei propri iscritti in quanto portatori di un  interesse giuridicamente rilevante, al fine della tutela della professionalità e della legittima aspettativa alla progressione della carriera dei dipendenti, ai sensi e per gli effetti della  L. 241/90 e successive modifiche, giusta anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 9158 del 2003 e  la sentenza del Tar sede di Roma  n. 971 del 2006,

CHIEDE

che tutte le graduatorie delle selezioni interne di cui all’ Accordo di programma 2005/2007 siano pubblicate  con l’indicazione dei punteggi specificatamente attribuiti alla prova di esame ed ad  ognuno dei titoli valutabili, in subordine che dette graduatorie così formulate siano messe a disposizione dell’istante O.S.

In particolare, si chiede la pubblicazione o in subordine la messa a disposizione delle graduatorie e degli atti relativi alla procedura di selezione per il passaggio dalle posizioni ordinamentali C1 e C3 alla posizione ordinamentale C4 dei seguenti profili: profilo delle attività sanitarie con funzioni di tecnico sanitario di radiologia medica, profilo delle attività tecniche, profilo delle attività socio educative, profilo delle attività informatiche, profilo delle attività sanitarie con funzioni di infermiere professionali, profilo delle attività amministrative.  

                COMUNICA

che, trascorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento della presente, la stessa sarà costretta ad adire la magistratura competente anche al fine di individuare - ex L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni - i funzionari responsabili del mancato adempimento e/o della mancata esposizione delle ragioni del ritardo nell'adempimento per gli effetti previsti dall'art.328 c.p. siccome novellato dall'art.16 L 26 aprile 1990 n. 86.

Si confida nell’accoglimento.

Roma 10.11.2006

Avv. M. Rosaria Damizia